aggiornato il 08/07/2010 alle 18:11 da

Varata la nuova ordinanza balneare

MONOPOLI – L’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, in data 21 giugno 2010 ed a firma del TV (CP) Carmen Giacoppo, ha emesso l’ordinanza n. 30/2010 che disciplina la navigazione e la sicurezza balneare nel circondario marittimo di Monopoli (costa compresa fra Polignano a Mare incluso e Fasano escluso). La disposizione vigente, obbligatoriamente affissa in copia nelle strutture turistico-balneari e in quelle dedicate alla nautica da diporto prescrive norme e regole da rispettare in ambito marittimo. La balneazione è interdetta all’interno di porti e approdi, negli specchi acquei coincidenti con le rotte d’ingresso/uscita nei/dai porti o approdi e nei corridoi di lancio; a distanza di 100m dalle strutture portuali, inferiore a 200m dalle navi mercantili in rada, inferiore a 100m dalle navi militari,inferiore a 20m dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque. La navigazione è interdetta -esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima- sino ad una distanza di 200 m dalla costa con l’eccezione dei natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili che potranno navigare oltre i 150 m dalla costa, raggiungibili dagli appositi corridoi di lancio. In corrispondenza delle alte scogliere a picco è consentito l’avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto nonché delle imbarcazioni da traffico adibite a servizi turistico-ricreativi osservando precauzioni quali servizio di vedetta, navigazione a lento moto e non superiore ai tre nodi e l’accertamento della totale assenza in acqua, a non meno di 200m dall’unità, di bagnanti o subacquei. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli rossi o arancioni ancorati al fondo a distanza di 25m l’uno dall’altro. Ad essi si vieta l’ormeggio di natanti anche se all’esterno della zona di mare interdetta. Il limite delle acque sicure è fissato a profondità -1,30 l.m.m ed è segnalato mediante il posizionamento di gavitelli bianchi disposti parallelamente alla linea di costa a distanza non superiore 25m l’uno dall’altro. La pesca da superficie, con qualunque attrezzo effettuata, è vietata a distanza inferiore ai 300m (subacquea a 500m) dalle spiagge e 200 m dalle coste a picco sul mare, a meno di osservare le precauzioni finalizzate ad evitare incidenti. Nelle ore diurne, i subacquei con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa e striscia diagonale bianca (ore notturne: luce lampeggiante gialla) e devono operare entro il raggio di 50m dalla verticale del segnale previsto. Le strutture balneari devono istituire un servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale indicata da pennone con bandiera bianca (regolare attivazione della postazione), rossa (balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento), gialla (obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento) ed un assistente bagnante per ogni ottanta metri e frazioni successive di fronte mare. E’ obbligatoria la dotazione di un battello colorato in rosso recante la scritta “Salvataggio” o “Salvamento” (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25m e di un mezzo marinaio o gaffa), di pallone Ambu o apparecchio per la respirazione artificiale analogo, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, fischietto, maschera, pinne, binocolo.

 

 

© Riproduzione riservata 08 Luglio 2010

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