aggiornato il 15/12/2012 alle 8:38 da

Maglionico perde il ricorso contro Scagliusi

eugenio_scagliusiPOLIGNANO – Aggiornamento del 16.12.12: 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 933 del 2012, proposto da: 
Pietro Maglionico, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120;

contro

Ufficio Centrale Elettorale Polignano A Mare, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

Eugenio Scagliusi, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5;

per l’annullamento

-del verbale di proclamazione consigliere comunale nella città di polignano a mare, limitatamente alla parte in cui assegna il seggio al sig. eugenio scagliusi per la lista n.5 avente il contrassegno il

popolo della libertà, come da verbale delle operazioni dell’ufficio centrale elettorale sottoscritto in data 30 maggio2012;

-della antecedenti operazioni di cui al verbale dell’ufficio centrale e, in particolare, delle operazioni di assegnazione delle preferenze per i candidati della lista avente il contrassegno il Popolo della Libertà;

-di tutti gli atti del procedimento elettorale relativi all’attribuzione dei seggi di consigliere comunale in Polignano a Mare, limitatamente all’interesse del ricorrente, e di tutti gli alti connessi e presupposti, con conseguente correzione del risultato delle elezioni per i rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Polignano a Mare, limitatamente al numero effettivo dei voti spettanti alla lista avente i contrassegno il Popolo della Libertà e alla individuazione del candidato cui spetta il secondo seggio assegnato alla detta lista, e con conseguente sostituzione del candidato illegittimamente proclamato, nella persona di Eugenio Scagliusi con il candidato avente l’effettivo maggior numero di preferenze a nome Pietro Maglionico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Elettorale Polignano A Mare e di Eugenio Scagliusi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Emilio Reboli, su delega dell’avv. L. Paccione, avv. F. E. Lorusso e avv. dello Stato G. Cassano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame Maglionico Pietro impugna il verbale di proclamazione degli eletti e tutti gli atti del procedimento elettorale relativamente all’attribuzione dei seggi di consigliere comunale del Comune di Polignano a Mare, chiedendo conseguentemente la correzione dei risultati elettorali con riferimento all’individuazione del candidato cui spetta il secondo seggio nell’ambito della stessa lista ‘popolo delle libertà’ nella persona di esso ricorrente invece che nella persona del contro interessato Scagliusi Eugenio.

Assume in particolare il ricorrente che:

nella sez. n. 2 sarebbero stati sottratti al ricorrente n. 3 voti di preferenza, trattandosi di preferenza invece chiaramente espressa in favore del ricorrente, ancorchè il relativo nominativo sia stato apposto in spazio diverso rispetto a quello riservato alla lista di riferimento;

nella sez. n. 7 sarebbero stati sottratti al ricorrente n. 6 voti di preferenza, trattandosi di preferenza invece chiaramente espressa in favore del ricorrente, ancorchè il relativo nominativo sia stato apposto in spazio diverso rispetto a quello riservato alla lista di riferimento.

Il ricorrente ha richiesto quindi ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui sopra indicando i testimoni due cittadini del Comune di Polignano a Mare, nonché l’acquisizione dei plichi e delle schede recanti preferenza in favore del ricorrente con preferenza non attribuitagli.

Il ricorrente, a supporto dell’impugnazione deduce illegittimità del verbale di proclamazione degli eletti e dei presupposti verbale dell’Ufficio centrale per violazione dell’art. 57 DPR 570/60 in relazione alle istruzioni ministeriali per l’anno 2012.

Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Polignano a Mare, eccependo la propria estraneità al giudizio per difetto di legittimazione passiva, nonché il controinteressato, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo, in subordine, la reiezione dello stesso.

Con ordinanza n. 1761/2012 del 12/10/2012, è stata disposta l’acquisizione del verbale di proclamazione degli eletti e dei presupposti verbali, nonché verificazione istruttoria a cura della Prefettura di Bari.

La documentazione richiesta è stata depositata dalla Prefettura in data 15/11/2012.

All’udienza pubblica del 13 dicembre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il Collegio, alla stregua della documentazione acquisita agli atti a seguito della disposta istruttoria (la cui acquisizione ha reso ultronea la richieste di ammissione di prova per testi), rileva che il ricorso in esame è infondato.

Ed invero dai documenti di causa emerge chiaramente che nella sezione n. 7 sono stati attribuiti al ricorrente n. 8 voti di preferenza corrispondenti alla totalità dei voti di preferenza espressi in suo favore, non risultando voti di preferenza nulli o contestasti e provvisoriamente non assegnati.

Viceversa con riferimento alla sezione n. 2 risultano assegnati al ricorrente n. 6 voti di preferenza, mentre sono state rinvenute complessivamente n. 8 schede recanti voti di preferenza in favore dello stesso, risultando pertanto n. 2 preferenze non assegnate.

Dai verbali e dagli allegati le due succitate schede non risultano dichiarate nulle, nè riportate tra schede recanti voti di preferenza contestati e non assegnati.

Sulla base di quanto sopra, il ricorrente rivendica l’attribuzione di n. 2 voti di preferenza, atteso che in assenza di dichiarazione di nullità, detti voti devono quindi ritenersi validamente espressi e vanno computati in favore del ricorrente.

La tesi del ricorrente è non tuttavia condivisa dal Collegio, atteso che il mancato computo di tali voti di preferenza in favore del ricorrente implica che gli stessi non siano stati ritenuti validi e tale circostanza non può essere ritenuta irrilevante per il mero fatto della assenza di specifica verbalizzazione.

Ritiene in proposito il Collegio doversi procedere ad una valutazione in ordine alla sostanziale legittimità o meno di tali due voti di preferenza, corrispondenti alle schede numerate sub 7 e 8 degli allegati alla relazione di verificazione, nonché alla loro computabilità in favore del ricorrente.

La scheda n. 7 riporta un chiaro segno di voto sul simbolo del partito democratico con indicazione del nominativo del ricorrente, candidato tuttavia nella lista “Il Popolo della Libertà”, sul rigo accanto al simbolo del partito democratico.

La scheda n. 8 riporta un segno di voto sulla lista “La Puglia Prima di Tutto” e l’indicazione del nome del ricorrente in corrispondete della lista “Il popolo della liberta”.

Alla stregua della normativa di riferimento, tali voti di preferenza non possono ritenersi validamente espressi, atteso che – nonostante la chiara indicazione del nominativo del ricorrente (unico candidato con tale cognome) – non risulta comprensibile la volontà dell’elettore in relazione all’espressione di voto in favore di lista diversa da quella di appartenenza del ricorrente, considerata la prevalenza attribuita dalla legge e dalle norme regolamentari in materia al voto di lista rispetto a quello di preferenza, che del primo costituisce sostanzialmente una coerente specificazione.

Deve pertanto ritenersi legittima la non attribuzione di detti due voti di preferenza al ricorrente.

Risultano viceversa inammissibili le domande proposte dal controinteressato e volte a contestare il numero dei voti di preferenza attribuiti al ricorrente nella Sezione n. 2, che dovrebbero essere tre e non sei, nonché nella Sez. n 7, che sarebbero 7 e non 8, con espressa richiesta di correzione dei risultati elettorali in tal senso.

Tali domande risultano innanzitutto inammissibili, in quanto proposte irritualmente in assenza di ricorso incidentale e contenute solo nella memoria conclusiva, non notificata.

In tal senso devo dunque provvedersi.

Ricorrono giustificati motivi per dichiarare la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.

Quanto alle spese di verificazione che si liquidano in € 1.000,00, le stesse vanno poste a carico del ricorrente che vi ha dato causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate tra tutte le parti.

Pone a carico del ricorrente il compenso da corrispondersi in favore del verificatore e che si liquida in complessivi € 1.000,00 (mille). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente   Antonio Pasca, Consigliere, Estensore     Desirèe Zonno, Primo Referendario

Questa mattina il consigliere comunale Eugenio Scagliusi ha tenuto una conferenza stampa. Argomento è stato l’esito del ricorso presentato dinanzi al TAR da parte del primo dei non eletti nella lista de “Il Popolo della Libertà” alle ultime elezioni comunali di Polignano a Mare, Pietro Maglionico, ricorso deciso ieri con la sentenza n. 2149 del 14.12.2012. Il TAR ha respinto il ricorso.

“Gli aspetti processuali mi interessano poco – ha dichiarato Scagliusi – per quanto richiedano comunque alcune riflessioni. Per esempio, le conseguenze in capo ai rappresentanti di lista interessati, che non hanno proposto alcuna verbalizzazione ufficiale in sede di scrutinio, ma si sono prestati a sottoscrivere dichiarazioni testimoniali processuali. In uno dei due casi mi pare possano aver dichiarato il falso.
Invece mi interessa molto
– continua Scagliusi – un dato politico: l’assoluta indifferenza del partito, i cui organi erano stati informati dopo il ricorso. Ritengo sia stato un errore. E’ evidente che una delle due persone interessate sarebbe rimasta insoddisfatta. Temo, però, che oggi ad essere insoddisfatte possano essere entrambe. Anche me stesso. E con me, persone a me molto vicine che erano in lista. Deve essere sfuggito come, mentre giuridicamente si discuteva di una manciata di voti, politicamente queste persone hanno dimostrato di valere non meno di quattrocentocinquanta voti, tra me, Fabio Colella, Nico Messa e Pasquale Gattolla; che aggiunti ai più di duecento voti di Maglionico mi pare costituiscano un bel numero. Non mi pare che sia così che si costruiscano squadre e gruppi che vogliano guardare al futuro e, soprattutto, puntare in alto.”
Da ultimo, Scagliusi si è detto sorpreso per come in molti, in questi mesi, abbiano enfatizzato la vicenda, arrivando addirittura a parteggiare come tifosi da stadio. “Questo, evidentemente, significa che il ‘fare politica’ sia troppo inteso come presenza materiale in consiglio comunale, cosa – questa – che non corrisponde all’idea di politica che andrebbe invece riscoperta e rivalutata per riavvicinare i cittadini ad essa.”
“Il lavoro da fare all’opposizione è enorme – ha concluso Scagliusi – e servono persone entusiaste che vogliano assumersi responsabilità e collaborare. Spero che vogliano farlo in molti. Compreso Maglionico.”

Nel Luglio scorso, il primo dei non eletti nella lista de “Il Popolo della Libertà” alle ultime elezioni comunali di Polignano a Mare, Pietro Maglionico, propose ricorso al TAR per poter correggere il risultato elettorale lamentando l’avvenuto annullamento – a suo svantaggio – di alcune preferenze con le quali sarebbe risultato eletto in consiglio comunale come secondo della lista, in sostituzione di Eugenio Scagliusi, eletto per soli due voti in più.Con sentenza n. 2149 pubblicata oggi, 14.12.2012, il TAR ha respinto il ricorso.Al fine di partecipare e veicolare correttamente la notizia, il consigliere Eugenio Scagliusi ritiene utile convocare una “conferenza stampa”, in modo che i giornalisti che fossero interessati possano parteciparvi direttamente.L’incontro è previsto per questa mattina, alle ore 10.00, presso lo studio di Eugenio Scagliusi, in Polignano, Via Mazzini n. 2 (esattamente difronte all’ingresso della Chiesa di S. Antonio).

© Riproduzione riservata 15 Dicembre 2012

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